Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35870 del 3 settembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di scarichi di acque reflue, la distinzione fra acque reflue domestiche ed acque reflue industriali non č determinata dal grado o dalla natura dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente dalla natura delle attivitā dalle quali provengono, cosė che qualunque tipo di acqua derivante dallo svolgimento di una attivitā produttiva rientra fra le acque reflue industriali, ed il suo scarico in inferto di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 59 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152. (Fattispecie relativa allo scarico proveniente dal lavaggio delle lastre utilizzate per una attivitā tipografica nella quale la Corte ha escluso che la bassa concentrazione di sostanze inquinanti escludesse la configurabilitā del reato).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.