Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 2126 del 24 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsitą del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale.

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