Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 2103 del 24 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La scelta del consulente tecnico č rimessa al potere discrezionale del giudice, salva la facoltą delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa la obiettivitą e l'imparzialitą del consulente stesso, dubbi che, ove l'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono pił deducibili mediante il ricorso per cassazione.

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