Cassazione penale Sez. III sentenza n. 41845 del 30 settembre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Si deve ritenere oramai sanzionato solo in via amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento e l'unica eccezione rimane quella, richiamata "ad excludendum" dal comma 7 dell'art. 101, dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006, che regola la "utilizzazione agronomica" come definita dall'art. 74, lett. p), dello stesso testo normativo, utilizzazione, quest'ultima, che continua a mantenere rilevanza penale, ex art. 137, comma 14, nelle ipotesi in cui avvenga al di fuori dei casi e delle procedure previsti.

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