Corte costituzionale sentenza n. 100 del 20 aprile 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Disposizioni in materia di attività estrattive e risorse geotermiche), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che ha modificato l'art. 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), aggiungendo al comma 26 la lettera c-ter) che prevede, con riferimento alla disciplina degli scarichi, l'assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque utilizzate per scopi geotermici che non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici, avendo la Regione esercitato la propria competenza legislativa in conformità a quanto previsto dall'art. 101, comma 7, lettera e), del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), che, nell'individuare i criteri generali della disciplina degli scarichi delle acque, espressamente prevede che la normativa regionale possa assimilare alle acque reflue domestiche le altre acque reflue che abbiano caratteristiche qualitative ad esse equivalenti, e non essendo irragionevole ritenere che tale tipologia di acque presenti caratteristiche equivalenti a quella delle acque reflue domestiche, disponendo peraltro l'art. 104 dello stesso D.Lgs. n. 152 del 2006, che proprio le acque utilizzate per scopi geotermici possano essere escluse dal divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, L.R. 19 maggio 2011, n. 6, Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui, modificando l'art. 18, L.R. 15 maggio 2002, n. 13, Friuli-Venezia Giulia, prevede, con riguardo alla disciplina degli scarichi, l'assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque utilizzate per scopi geotermici che non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici, in riferimento all'art. 117, 2 comma, lett. s), Cost.

(massima n. 2)

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, L.R. 19 maggio 2011, n. 6, Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui, modificando l'art. 18, L.R. 15 maggio 2002, n. 13, Friuli-Venezia Giulia, prevede, con riguardo alla disciplina degli scarichi, l'assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque utilizzate per scopi geotermici che non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici, in riferimento all'art. 117, 2 comma, lett. s), Cost.

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