Cassazione penale Sez. III sentenza n. 40761 del 20 marzo 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di divieto di scarico di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 152/2006, la deroga costituita dall'impossibilitą tecnica o dall'eccessiva onerositą, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare acque reflue urbane e industriali in corpi idrici superficiali deve risultare in modo certo e la prova incombe a chi la invoca.

(massima n. 2)

In tema di tutela penale contro l'inquinamento idrico, grava sull'imputato l'onere della prova relativa alla sussistenza delle situazioni di accertata impossibilitą tecnica o di eccessiva onerositą che determinano la deroga al divieto di scarico delle acque reflue urbane o industriali sul suolo, ed escludono la configurabilitą del reato previsto dall'art. 137, comma undicesimo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Bari, 6 novembre 2012).

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