Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25619 del 27 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riferimento alla illegittima eduzione di acqua potabile, la presentazione della domanda di concessione in sanatoria č condizionata al pagamento della sanzione inflitta e non esonera dall'obbligo di pagare la detta sanzione, restando irrilevante il diritto a continuare nell'emungimento ed erogazione di acqua, nonché l'assenza di turbamento del buon regime sotterraneo delle acque. In caso di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in tutto o in parte abusiva, la presentazione della domanda di concessione in sanatoria č condizionata, ex art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933 (come novellato dall'art. 96 del D.Lgs. n. 152 del 2006), al previo pagamento della sanzione applicata in concreto dall'autoritā competente, aumentata di un quinto.

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