Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3785 del 5 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La durata delle concessioni per lo sfruttamento delle acque termali di cui all'art. 96, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 è temporanea e può durare al massimo trent'anni, eccezion fatta per alcuni casi specificamente individuati dalla normativa di settore.

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