Corte costituzionale sentenza n. 159 del 27 giugno 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della L.R. n. 41 del 2011, Toscana, il quale, ai fini di cui all'art. 185, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), fa ricadere nella nozione di "acque superficiali", oltre l'intera area occupata dal "corpo idrico", secondo la definizione che di esso è data dall'art. 54, comma 1, lettere l) ed n), del citato D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), anche la fascia territoriale di pertinenza, limitrofa ad esso, sino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove esistente. L'introduzione di una definizione più ampia di quella dettata dalla legge statale, con effetto derogatorio al regime in materia di rifiuti e riduzione del livello di tutela, costituisce violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, non potendo essere considerata un'interpretazione autentica per la mancanza del requisito della identità di fonte fra disposizione interpretata e disposizione che interpreta. Resta assorbita l'ulteriore censura. È costituzionalmente illegittimo l'art. 11 della L.R. n. 41 del 2011, Toscana, in quanto nell'estendere la nozione di acque superficiali, quale delineata dal legislatore statale, non solo al, più specifico, concetto di "corpo idrico superficiale", ma a tutta la fascia limitrofa al corpo idrico, entro il limite di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine, il legislatore regionale ha esteso, al di là dell'ambito oggettivo fissato dal legislatore statale, il regime esonerativo previsto dal c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) per le sole acque superficiali, così come definite dall'art. 54, c. 1, lettera c), dello stesso D.Lgs. n. 152/2006. Siffatta deroga - prescindendo da quelle che pur ne possono essere state le ragioni pratiche,- poiché va ad incidere, riducendone il livello di tutela, sulla disciplina relativa alla gestione dei rifiuti (che la costante giurisprudenza ha ascritto alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema") riservata, ai sensi dell'art. 117, c. 2, let. s), Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato esula dagli ambiti competenziali affidati alla potestà legislativa delle Regioni. È incostituzionale l'art. 11, L.R. 5 agosto 2011, n. 41, Toscana, nella parte in cui prevede che, ai fini di cui all'art. 185, 3 comma, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), ricada nella nozione di "acque superficiali", oltre l'intera area occupata dal "corpo idrico", anche la fascia territoriale di pertinenza, limitrofa ad esso, sino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove esistente.

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