Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19576 del 17 dicembre 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di inquinamento delle acque, il regime della autorizzazione integrata ambientale non assorbe né sostituisce la disciplina relativa alla autorizzazione allo scarico di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152 del 2006 qualora l'attività svolta e gli impianti esercitati non rientrino tra quelli espressamente indicati nell'Allegato 1 del citato D.Lgs. n. 152 del 2006. (Fattispecie in cui è stato escluso che la procedura di rinnovo della autorizzazione integrata ambientale ex art. 9 del D.Lgs. n. 59 del 2005 fosse applicabile allo scarico dei reflui provenienti da un consorzio industriale). (Rigetta, Trib. Campobasso, 16 ottobre 2012).

(massima n. 2)

Presupposto necessario per l'operatività del regime dell'autorizzazione integrata ambientale è la circostanza che l'attività svolta rientri fra quelle di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. n. 59/2005, sicché, in difetto, il regime autorizzatorio di riferimento resta quello in materia di inquinamento idrico, a norma del quale il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto un anno prima della scadenza e lo scarico può essere mantenuto in funzione fino all'adozione del nuovo provvedimento solo se la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata.

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