Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 163 del 20 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Sebbene la giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 12 dicembre 1996, n. 11090, e Cass., Sez. Un., 4 agosto 1992, n. 9242) abbia affermato che rientrano nella giurisdizione esercitata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche anche i provvedimenti emanati a tutela delle acque dall'inquinamento, in quanto incidenti in modo immediato o diretto sulla qualità delle acque e, quindi, sul relativo regime. Tale affermazione del giudice regolatore della giurisdizione va peraltro necessariamente verificata nell'attuale contesto normativo, posto che ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152 del 2006 "le autorizzazione integrate ambientali ... sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IV" del decreto medesimo, "secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali". Nell'attuale ordinamento, quindi, un solo provvedimento amministrativo reca, previa istruttoria riguardante i singoli profili di sostenibilità ambientale conseguenti all'insediamento di una determinata attività nel territorio, l'esito delle diverse valutazioni discrezionali operate in proposito con riguardo ai singoli aspetti coinvolti e - correlativamente - alle diverse discipline di settore: valutazioni che sono poi considerate nel loro assieme ai fini di una determinazione unica. L'indubbia razionalizzazione ed economicità procedimentale con ciò raggiunta dall'ordinamento in applicazione non solo dei principi generali in tema di procedimento amministrativo contenuti nell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ma anche in adempimento alle discipline sulla c.d. integrated pollution prevention and control (IPPC) dettate dalla Comunità Europea a partire dal 1996 (direttiva europea n. 96/61/CE, poi riscritta dalla direttiva europea n. 2008/1/CE e ora confluita nella direttiva europea n. 2010/75/UE, detta direttiva IED - Industrial Emissions Directive) non può ragionevolmente essere poi vanificata dall'evenienza di uno "spacchettamento" in sede di tutela giurisdizionale di tale provvedimento unico in funzione dell'area di incidenza delle diverse autorizzazioni ambientali in esso accorpate. La circostanza dell'unicità non solo formale del provvedimento, ma anche - e soprattutto - della retrostante valutazione complessiva e intersettoriale della sostenibilità ambientale dell'attività autorizzata, impone quindi che il sindacato di legittimità sulla globalità del suo contenuto rientri nel generale contesto della previsione di cui all'art. 7, comma 1, cod. proc. amm., secondo il quale sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni.

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