(massima n. 1)
            Per gli interventi soggetti alla valutazione di impatto ambientale il parere regionale č meramente consultivo e  non  vincolante,  reso  ai  soli  fini istruttori,  con  la conseguenza che lo stesso non č ostativo al rilascio del provvedimento di compatibilitā ambientale da parte della competente amministrazione statale, dovendosi escludere  la  sussistenza  di  un  potere  di  codecisione della Regione.