(massima n. 1)
            L'art.  34,  c.  1,  ult.  per.  del  D.Lgs.  152/2006  ha mantenuto  ferma,  nelle  more  dell'emanazione  delle norme tecniche sulla valutazione ambienta le  "...  l'applicazione  di  quanto  previsto  dal  decreto  del Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  27  dicembre 1988...".  Tuttavia,  tal  regola  va  intesa  nel  senso  che, ferme l'autorizzazione unica ex art. 1 del D.L. 7/2002 e la stabilizzazione  dell'intero  sistema  colà  recato  grazie  al predetto art. 1-sexies, c. 8 - che v'ha fatto integrale rinvio recettizio -,  la  permanenza  delle  esigenze  energetiche giustifica l'attualità del sistema semplificato, ma non per questo meno garantistico, rispetto al sistema dettato dal ripetuto D.P.C.M. Sicché il richiamo al ripetuto D.P.C.M. al  più  riguarda  l'utilizzabilità  di  regole  tecniche  nello stesso contenute e non può prescindere da un giudizio di compatibilità  con  il  principio  di  semplificazione procedurale di cui al successivo c. 7. In altre parole, fuori dalle  regole  tecniche  colà  esistenti - e  solo  in quest'accezione  il  Ministero  intimato  ebbe  modo  di richiamare  le  norme  dell'art.  6  del  ripetuto  D.P.C.M.  nel corso  del  lungo  procedimento  preparatorio  al  decreto VIA -, il procedimento è e resta soltanto quello evincibile dalla  ratio  dell'art.  1  del  D.L.  7/2002,  secondo  la  lettura all'uopo  resa  dal  Giudice  delle  leggi.