(massima n. 1)
            Alla stregua della disciplina comunitaria e nazionale (e  eventualmente  regionale), la  V.I.A. non  può  essere intesa  come  limitata  alla  verifica  della  astratta compatibilità  ambientale  dell'opera  ma si  sostanzia  in una  analisi  comparata  tesa  a  valutare  il  sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica,  tenuto  conto  delle  alternative praticabili  e  dei riflessi  della  stessa  "opzione  zero"; la  natura  schiettamente  discrezionale  della  decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante  tecnico  ed  anche  amministrativo,  rende  allora fisiologico  che  si  pervenga  a  duna  soluzione  negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore  a  quello  necessario  per  il  soddisfacimento dell'interesse  diverso  sotteso  all'iniziativa;  da  qui  la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato  da esigenze  produttive,  ma  suscettibile  di venire meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità  al  criterio  dello  sviluppo  sostenibile  e  alla logica  della  proporzionalità  tra  consumazione  delle risorse  naturali  e  benefici  per  la  collettività  che  deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste.