Corte costituzionale sentenza n. 234 del 23 luglio 2009

(14 massime)

(massima n. 1)

Il comma 5 dell'art. 23 contiene una significativa norma di raccordo tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, prevedendo che per i progetti relativi ad opere di protezione civile o disposti in situazioni di necessità e d'urgenza a scopi di salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità, nonché per opere di carattere temporaneo (ivi comprese quelle necessarie esclusivamente ai fini dell'esecuzione di interventi di bonifica autorizzati), l'autorità competente comunica alla Commissione europea, "prima del rilascio dell'eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera e), della direttiva 85/337/CEE".

(massima n. 2)

L'art. 6, comma 1, della direttiva 85/337/CEE si limita ad enunciare il principio del coinvolgimento delle «autorità che possono essere interessate al progetto», lasciando poi agli Stati membri il potere di modulare, nell'esercizio della propria discrezionalità nella fase di attuazione della prescrizione comunitaria, lo svolgimento dell'iter procedimentale. E ciò in linea non solo con la natura della norma comunitaria evocata, ma anche con la regola che demanda normalmente alle autorità nazionali il compito di disciplinare gli aspetti formali e procedimentali relativi alle specifiche competenze dei diversi livelli di governo degli Stati membri dell'Unione. Nella specie, il legislatore statale, rispettando l'obiettivo posto a livello europeo, si è limitato - con il comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs n. 152/2006 - ad esonerare il committente o proponente l'opera o l'intervento dall'attivare forme di coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 2 dello stesso art. 26 in presenza delle specifiche ragioni puntualmente indicate nella prima parte della disposizione impugnata.

(massima n. 3)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost. e alla Direttiva n. 85/337/CEE, dalla Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui vengono disciplinate le finalità della V.I.A., stabilendosi che la procedura di valutazione di impatto ambientale deve, tra l'altro, assicurare che "per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti e indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e ambientale". In proposito, non risulta svolta alcuna argomentazione in ordine all'incidenza della presunta violazione del diritto comunitario sulle attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente.

(massima n. 4)

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento agli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Toscana e Marche, nella parte in cui prevede che la Regione, nell'individuare l'autorità competente per la V.I.A. regionale, debba tener conto "delle attribuzioni della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle varie opere ed interventi". Entrambe le ricorrenti, con le memorie difensive depositate in giudizio, hanno dichiarato di non avere più interesse all'impugnazione della detta disposizione a seguito della sua abrogazione.

(massima n. 5)

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi da 2 a 7, nonché dell'Allegato V alla parte seconda, del D.Lgs. n. 152 del 2006, attinenti alla procedura di V.I.S., impugnati, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, in quanto le censure risultano generiche ed indifferenziate, oltre che fondate sull'erroneo riferimento alla natura dettagliata delle disposizioni oggetto di gravame.

(massima n. 6)

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, 31, comma 4, e 39 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dalla Regione Calabria in base all'assunto che la censurata normativa statale, concernente le disposizioni procedimentali in materia di VIA, sarebbe illegittima per il suo "estremo dettaglio". La ricorrente non soltanto ha formulato censure generiche, in quanto rivolte, in modo unitario ed indifferenziato, nei confronti di un gruppo di norme che presentano contenuti tra loro molto diversi; ma ha, altresì, erroneamente denunciato il carattere dettagliato dell'impugnata normativa statale, considerato che la dicotomia "norme di principio - norme di dettaglio" non può assumere alcun rilievo in una materia di competenza esclusiva dello Stato quale è quella della tutela dell'ambiente cui, in prevalenza, inerisce la valutazione di impatto ambientale.

(massima n. 7)

È inammissibile, per genericità e per carenza di argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, in quanto stabilisce che il committente provvede a proprie spese "al deposito del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e di un congruo numero di copie della sintesi non tecnica presso gli uffici individuati (...) dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome interessate".

(massima n. 8)

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117, comma sesto, Cost., e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui demanda ad un regolamento statale di disciplinare le modalità di pubblicità dell'avvenuto deposito di progetti sottoposti alla "VIA regionale". Infatti, nel breve periodo transitorio di vigenza delle disposizioni impugnate (poi abrogate dal D.Lgs. n. 4 del 2008) non è stato adottato il regolamento governativo ivi previsto, sicché le disposizioni stesse non hanno prodotto alcun effetto.

(massima n. 9)

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, 31, comma 4, e 39 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dalla Regione Calabria in base all'assunto che la censurata normativa statale, concernente le disposizioni procedimentali in materia di VIA, sarebbe illegittima per il suo "estremo dettaglio". La ricorrente non soltanto ha formulato censure generiche, in quanto rivolte, in modo unitario ed indifferenziato, nei confronti di un gruppo di norme che presentano contenuti tra loro molto diversi; ma ha, altresì, erroneamente denunciato il carattere dettagliato dell'impugnata normativa statale, considerato che la dicotomia "norme di principio - norme di dettaglio" non può assumere alcun rilievo in una materia di competenza esclusiva dello Stato quale è quella della tutela dell'ambiente cui, in prevalenza, inerisce la valutazione di impatto ambientale. Sono inammissibili, per assoluta genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5, 31, comma 1, e 43, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006, concernenti la partecipazione al procedimento di VIA, impugnati, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria. È inammissibile, per la sua genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in quanto, nel disciplinare il giudizio di compatibilità ambientale, prevede che la procedura di valutazione debba concludersi con un giudizio motivato da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 28, comma 2, lettera b), dello stesso D.Lgs. La ricorrente, invero, non ha fornito argomentazioni adeguate ed idonee ad individuare specifiche competenze legislative regionali che risulterebbero lese; e, in ogni caso, la riduzione del termine di conclusione del procedimento di valutazione della compatibilità ambientale dai centocinquanta giorni precedentemente previsti a novanta giorni non è irragionevole, né è idonea a vulnerare prerogative regionali. È inammissibile, per la sua genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, in quanto, nel disciplinare il giudizio di compatibilità ambientale, prevede che la procedura di valutazione debba concludersi con un giudizio motivato da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 28, comma 2, lettera b), dello stesso D.Lgs. La ricorrente, invero, non ha fornito argomentazioni adeguate ed idonee ad individuare specifiche competenze legislative regionali che risulterebbero lese; e, in ogni caso, la riduzione del termine di conclusione del procedimento di valutazione della compatibilità ambientale dai centocinquanta giorni precedentemente previsti a novanta giorni non è irragionevole, né è idonea a vulnerare prerogative regionali.

(massima n. 10)

È inammissibile, per la sua genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, concernente la procedura di verifica dell'impatto ambientale delle opere, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, poiché la ricorrente, limitandosi a censurare la natura estremamente dettagliata della citata disposizione, omette di indicare le proprie prerogative legislative che avrebbero subito un vulnus, né specifica in quale modo le prescrizioni procedimentali fissate dalla normativa de qua comprimerebbero sfere di competenza regionali costituzionalmente garantite.

(massima n. 11)

Sono inammissibili, per genericità delle doglianze prospettate, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152 del 2006, concernente le relazioni tra valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA), impugnato, in riferimento all'art. 117, commi primo e quinto, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Entrambe le ricorrenti non hanno neppure dedotto quale effettiva incidenza la denunciata violazione del diritto comunitario avrebbe su proprie competenze costituzionalmente garantite. Né la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che ha lamentato, in particolare, la violazione dell'art. 117, comma quinto, Cost., si è data carico di esplicitare le ragioni per le quali, in una materia riconducibile a competenze esclusive dello Stato (quale è quella della tutela ambientale) sarebbe inibito allo Stato dettare disposizioni di attuazione di normative comunitarie.

(massima n. 12)

È inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, in quanto "individua in maniera minuziosa ciò che è tenuto a fare il proponente che manifesti la volontà di ottenere che la procedura di VIA sia integrata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale". Infatti, non è sufficiente, in presenza di una materia di competenza legislativa esclusiva statale, addurre la natura dettagliata della norma per desumerne l'illegittimità costituzionale.

(massima n. 13)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurati, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche, in quanto dispongono che siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, in sede statale, anche i progetti localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni. Innanzitutto, non sussiste il denunciato eccesso di delega, considerato che già l'art. 71, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 112 del 1998 (i cui contenuti sono applicabili come criteri direttivi della delega prevista dalla legge n. 308 del 2004) attribuiva alla competenza dello Stato, tra l'altro, "le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più Regioni". Deve, altresì, escludersi la violazione dell'art. 117 Cost., poiché la materia che viene in rilievo nella normativa sulla valutazione d'impatto ambientale è quella della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del medesimo art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.; e, seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, soprattutto nel campo della tutela della salute, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento disciplinato dalle censurate disposizioni nazionali, il citato titolo di legittimazione statale. Né il principio di leale collaborazione può assumere rilievo nel procedimento di formazione degli atti legislativi al di là di quanto lo stesso legislatore delegante abbia espressamente previsto. Non sussiste, infine, l'asserita violazione dell'art. 118 Cost. poiché, fermo restando che l'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006 ha previsto il coinvolgimento, mediante parere, delle Regioni interessate per le opere e i progetti "localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni", spetta al legislatore nazionale, in materia di competenza esclusiva dello Stato, attribuire le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo; e l'attribuzione ad organi centrali delle competenze amministrative previste dalle norme censurate si giustifica, alla luce del principio di sussidiarietà, in quanto vengono in rilievo procedimenti amministrativi che, incidendo su più territori regionali, necessitano di una gestione unitaria per assicurare uno svolgimento adeguato delle relative funzioni. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurati, in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Puglia, in quanto hanno stabilito che siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, in sede statale, anche i progetti localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni. Le ricorrenti, con memoria successiva alla proposizione del ricorso, hanno dichiarato di non avere più interesse all'impugnazione.

(massima n. 14)

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), e 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurati, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, laddove prevedono la Via per opere soggette ad autorizzazione dello Stato, per l'ipotesi in cui includessero "non soltanto le autorizzazioni statali che direttamente si riferiscono al progetto dell'opera o intervento, ma anche ad eventuali autorizzazioni (...) che semplicemente "incidano" nel procedimento approvativo di progetti sottoposti ad approvazione regionale o locale", poiché la ricorrente ha omesso di indicare l'ambito materiale di propria spettanza che verrebbe compromesso dalla norma impugnata e si è limitata a formulare censure generiche.

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