(massima n. 1)
            Anche in  caso  di  progetto  "sensibilmente diverso",  la  norma impone  la  rinnovazione  dell'istruttoria  ai  fini  del  rilascio  della  V.I.A.; a  maggior ragione,  il  successivo  procedimento  autorizzatorio  non può  che  svolgersi  sullo  stesso  progetto che  la  V.I.A. abbia ottenuto, sicché, nel caso di variazioni sostanziali del medesimo che portino ad un progetto "sensibilmente diverso" deve al riguardo essere acquisita nuova V.I.A. su quest'ultimo,  pena  altrimenti  l'elusione  del  giudizio  di compatibilità ambientale e  restando  ovviamente irrilevante  l'istruttoria  compiuta  sul  progetto  variato  in sede  di  conferenza  di  servizi.