Corte costituzionale sentenza n. 127 del 8 aprile 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

La necessità di esperire la procedura di V.I.A., è rimessa dalla normativa comunitaria, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale a valutazioni caso per caso o alla fissazione di soglie. Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4 del 2008, l'effettuazione della V.I.A. è ora subordinata, anziché alla determinazione di soglie, allo svolgimento di un subprocedimento preventivo volto alla verifica dell'assoggettabilità dell'opera a V.I.A. medesima. Sicché, atteso il rinvio alla normativa nazionale, se non è dato ravvisare una violazione diretta della normativa comunitaria per i progetti indicati dall'allegato IV al D.Lgs. n. 152/2006, sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni, non sembra che queste possano derogare all'obbligo di compiere la verifica, potendo solo limitarsi a stabilire le modalità con cui procedere alla valutazione preliminare alla V.I.A. vera e propria.

(massima n. 2)

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 L. della Regione Umbria n. 11 del 2009, nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 152/2006, i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte IV D.Lgs. n. 152/2006 anche se rientranti, con riferimento alle capacità complessivamente trattate, nella tipologia di cui al punto 7 , lett. Zb), dell'allegato IV della parte II D.Lgs. n. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni. L'obbligo di sottoporre il progetto alle procedure di V.I.A., o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla V.I.A., attiene al valore della tutela ambientale che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente di introdurre limiti quantitativi all'applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell'intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso.

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