Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 23940 del 25 settembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei giudizi introdotti successivamente all'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, l'effetto sanante "ex tunc" previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. si determina non solo quando la parte produca le necessarie autorizzazioni nel termine assegnatole dal giudice, ma anche quando le produca autonomamente a seguito dell'eccezione di controparte, atteso che una volta proposta dall'avversario una eccezione di difetto di rappresentanza la parte č chiamata a contraddire e, quindi, deve produrre l'opportuna documentazione senza attendere l'assegnazione di un apposito termine giudiziale.

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