Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 29802 del 18 novembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. – nella versione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - nell'ambito dei poteri officiosi assegnati al giudice al fine di consentire la sanatoria dei vizi afferenti alla procura alle liti appositamente rilasciata per il giudizio in corso rientra pure quello di verificare d'ufficio se agli atti del processo risulti l'esistenza di un altro mandato difensivo conferito anche per il grado che si sta celebrando, cosģ da rendere superflua la rinnovazione della procura viziata.

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