(massima n. 1)
            Alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione  di impatto  ambientale  non  si  sostanzia  in  una  mera verifica  di  natura  tecnica  circa  la  astratta compatibilità  ambientale  dell'opera,  ma  implica  una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare  il  sacrificio  ambientale  imposto  rispetto all'utilità  socio-economica,  tenuto conto  anche delle  alternative  possibili  e  dei  riflessi  sulla  stessa c.d. opzione-zero; non può sostenersi, pertanto, che la valutazione  di  impatto  ambientale  sia  un  mero  atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, rientrante come tale nelle attribuzioni proprie dei dirigenti,  trattandosi  piuttosto  di  un  provvedimento  con cui  viene  esercitata  una  vera  e  propria  funzione  di indirizzo  politico-amministrativo  con  particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso  la  cura  ed  il  bilanciamento  della  molteplicità dei  (contrapposti)  interessi,  pubblici  (urbanistici, naturalistici,  paesistici,  nonché  di  sviluppo  economico - sociale) e  privati,  che  su  di  esso  insistono,  come  tale correttamente affidata all'organo di governo, (nel caso di specie la Giunta regionale).