Corte costituzionale sentenza n. 188 del 12 luglio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

L'Allegato III alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) comprende nella lettera c-bis), senza alcuna esclusione "sotto soglia", l'intera categoria degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali». In conseguenza di ciò, la normativa statale prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d'impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale; se, quindi, l'obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di VIA attiene al valore della tutela ambientale, eventuali norme regionali che sottraggono a tale obbligo la tipologia degli impianti "sotto soglia", sono invasive dell'ambito di competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

(massima n. 2)

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

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