Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1278 del 12 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Nonostante la caratterizzazione aeroportuale contempli una prima fase necessariamente tecnica e vincolata ai criteri di misurazione predeterminati, concretizzantesi nella rilevazione del rumore e nella trasposizione su carta topografica delle curve di isolivello, la seconda fase dell'attivitā riservata alla commissione č di diverso segno e contiene aspetti di rilevanza "strategica". In questa seconda fase, infatti, sono considerate alcune variabili fondamentali, ossia: il Piano regolatore aeroportuale, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti, e le procedure antirumore adottate. Esse orientano e determinano vere e proprie scelte discrezionali e strategiche in ordine alla perimetrazione delle zone. Di conseguenza, il piano di zonizzazione acustica č un vero e proprio piano, avente efficacia precettiva e prevalente sulla strumentazione urbanistica comunale, in tutto e per tutto sussumibile in quegli "atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati (...) elaborati e/o adottati da un'autoritā a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autoritā per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e (...) previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative", per i quali č imposta la V.A.S. dall'art. 5, comma 1, lett. e), del codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).

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