Corte costituzionale sentenza n. 93 del 22 maggio 2013

(3 massime)

(massima n. 1)

Non è fondata - in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con asserita violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera c ), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui prevede che "sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette" affinché "la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della VIA" siano considerate "valide anche ai fini della procedura di AIA": infatti la disposizione censurata lungi dal determinare la violazione dell'obbligo di unicità della consultazione del pubblico - imposto dalla normativa statale - assolve proprio al fine di assicurare in concreto il più corretto adempimento di quell'obbligo, imponendo che il pubblico sia reso consapevole che la consultazione unica avrà efficacia ai fini di entrambi i provvedimenti integrati nel provvedimento di VIA.

(massima n. 2)

Non è fondata - in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 21, comma 1, secondo periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con asserita violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, lettera d), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui, limitando l'elenco dei documenti da allegare alla domanda per l'avvio della fase di consultazione con l'autorità e i soggetti competenti in materia ambientale, alle sole autorizzazioni ambientali, si porrebbe in contrasto con l'art. 21, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, che prescrive, invece, che sia allegato "l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto". Infatti, la norma regionale impugnata indica, tra i documenti che il proponente il progetto deve allegare alla domanda per l'avvio della fase di consultazione con l'autorità e i soggetti competenti in materia ambientale, l'elenco di tutte le "autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto": anche ove si volesse sostenere che essa escluda dal novero degli atti da inserire nell'elenco gli assensi comunque denominati non pertinenti alla materia ambientale, non si determinerebbe alcuna riduzione degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale e quindi alcuna violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, potendo detta norma regionale al più incidere su materie e competenze diverse.

(massima n. 3)

È costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 1, lettera c), della legge della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui prevede che il proponente il progetto di lavori pubblici e privati possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa dopo la presentazione della domanda, ponendosi così in contrasto con l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, che impone, invece, che la pubblicazione a mezzo stampa sia contestuale alla presentazione dell'istanza di V.I.A. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 227 del 2011.

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