Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 836 del 29 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel sistema vigente, ai fini delle valutazioni ambientali (VIA e VAS), l'ambiente rileva non solo o non tanto come paesaggio, ma in particolare come assetto del territorio, comprensivo di ogni suo profilo, finanche degli aspetti scientifico naturalistici (quali quelli sulla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti in specificamente ai profili estetici della zona (Conferma con diversa motivazione della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, n. 1203/2013).

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