Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 4471 del 26 settembre 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

La VAS è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi al fine ultimo di assicurare lo sviluppo sostenibile di un territorio sotto il profilo ambientale. È una procedura finalizzata precipuamente a mettere in rilievo le possibili cause di un degrado ambientale derivante dall'adozione di piani e programmi interessanti il territorio, introdotta dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE che prevede la sua applicazione a piani e programmi produttivi di effetti significativi sull'ambiente.

(massima n. 2)

Una disciplina in ordine alla assoggettabilità alla VAS è vigente nell'ordinamento interno sin dal 31 luglio 2007; la nuova regolamentazione, più stringente, del 2008 (D.Lgs. n. 4 del 2008), detta nuove disposizioni transitorie, che non disciplinano (più) l'ipotesi che il subprocedimento sia stato precedentemente avviato, ed abroga contestualmente la precedente disciplina transitoria; la nuova regolazione fa assumere rilievo centrale alla approvazione, ricollegando l'annullabilità alla mancata sottoposizione dei provvedimenti amministrativi alla VAS (Riforma della sentenza del T.a.r. Umbria, Perugia, sez. I, n. 95/2015).

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