Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3034 del 21 maggio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Le carenze di accertamenti istruttori per il rilascio della valutazione d'impatto ambientale (VIA) non č sanabile con un'integrazione postuma nell'ambito del diverso procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata (AIA).

(massima n. 2)

Il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi, atteso che la prima si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dal progetto rispetto all'utilitą socio-economica dallo stesso ritraibile, tenuto conto anche delle alternativi possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione zero, investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali di un impianto e pił in generale dell'opera da realizzare, la seconda, invece, č atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando cosģ efficacia, efficienza, speditezza ed economicitą all'azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e incide quindi sugli aspetti gestionali dell'impianto.

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