Corte costituzionale sentenza n. 120 del 26 marzo 2010

(3 massime)

(massima n. 1)

L'obbligo di sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, o nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale, che nella disciplina statale rappresenta un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie, di competenza regionale.

(massima n. 2)

La valutazione di impatto ambientale deve essere effettuata in relazione al progetto definitivo e non può essere rimessa alla fase esecutiva della progettazione, dato che solo nella prima fase è configurabile una strategia preventiva, secondo le finalità della procedura di V.I.A. Si può, quindi, affermare che la sottoponibilità a V.I.A. degli impianti esistenti si pone ove non esista un'autorizzazione, o, in dipendenza dell'avvenuto accertamento di irregolarità dell'impianto, la conseguente revoca dell'autorizzazione ripristini una situazione pre-autorizzatoria per cui il conseguimento di un nuovo titolo è subordinato all'esperimento della procedura di V.I.A. (cfr. art. 29 del Codice dell'ambiente). Analogamente, si pone la necessità della V.I.A. ogni volta che si debba procedere al rinnovo dell'autorizzazione, o anche quando, da un regime di provvisorietà autorizzativa, si passi alla necessaria verifica in funzione del conseguimento di un'autorizzazione definitiva: ed è il caso degli elettrodotti autorizzati ab antiquo in base all'art. 113 del R.D. n. 1775 del 1933. Per questi, dunque, la procedura abbreviata di autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2008, non toglie che la V.I.A. debba comunque essere esperita.

(massima n. 3)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, della L.R. 9 ottobre 2008, n. 25, Puglia. La questione si fonda sull'erroneo presupposto che la procedura autorizzatoria, di competenza regionale, per progetti relativi a linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 V, coincida con la procedura di V.I.A. I due procedimenti, invece, sono autonomi e finalizzati alla cura di interessi distinti, pur se l'esito della V.I.A. condiziona il merito della procedura autorizzatoria. Sebbene sia indubbio il collegamento, in termini di utilità concreta e finale per il richiedente, tra il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto ed il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, sono distinte le norme che individuano le autorità coinvolte e le rispettive modalità e termini per il compimento degli atti. Orbene, per le opere sulle quali la Regione è chiamata a effettuare la valutazione di compatibilità ambientale, trova applicazione la L.R. 12 aprile 2001, n. 11, Puglia, la quale scandisce tempi e adempimenti in modo sostanzialmente conforme all'art. 24, commi 2, 3 e 4, del Codice dell'ambiente - D.Lgs. n. 152/2006.

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