(massima n. 3)
            Lo Studio  di  Impatto  Ambientale  (S.I.A.), da redigere  ai  fini  del  procedimento  di  V.I.A.,  deve contenere una prima valutazione concernente gli impatti che  l'intervento  preso  in  esame  è  idoneo  ad  arrecare sulle  principali  matrici  ambientali,  tenuto  conto  della definizione della funzione e dei contenuti del S.I.A. di cui al D.Lgs.  n.  152  del  2006  (Codice  dell'ambiente)  ed,  in particolare, agli artt. 5 e 22 e allegato VII. Siffatto Studio deve integrare il progetto definitivo; contenere i dati sui "principali  impatti  sull'ambiente"  provocati  dalla  realizzazione e  gestione  dell'impianto  (nella  specie  una discarica),  l'analisi  degli  "impatti  negativi  rilevanti"  e  le misure  previste  per  il  monitoraggio,  descrivendo  "le componenti  dell'ambiente"  su  cui  il  progetto  può  avere un  rilevante  impatto  e  le  relative  conseguenze.  È, dunque,  palese  che  lo  Studio  deve  avere  un  notevole grado  di  completezza  e  articolazione,  in  quanto integrante  la  fase  progettuale  definitiva  e,  soprattutto, perché finalizzato ad individuare gli effetti ambientali del progetto,  inclusi  i  possibili  effetti  "cumulativi",  mediante una "prima valutazione" degli effetti stessi che non può che spettare a chi propone l'opera, ne indica i contenuti e ne assume con ciò la conoscenza dei potenziali effetti ambientali,  attivando  una  dialettica  procedimentale  nel cui  ambito  dovrà  poi  la  competente  Amministrazione assumere,  a  sua  volta,  la  responsabilità  di  valutare quanto  le  è  stato  prospettato.  (Nel  caso  di  specie  si  è ritenuto corretta l'impugnata decisione di disporre la rinnovazione  della  procedura  di  V.I.A.,  dovendo  il  S.I.A. descrivere  lo  stato  dei  luoghi,  nonché  valutare  tutti  gli impatti cumulativi  di  tutte  le  attività  ambientalmente rilevanti presenti nell'area di interesse, precedentemente  non  adeguatamente  descritti)