Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 816 del 14 febbraio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

La speciale disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale trova applicazione solo nella misura in cui il soggetto richiedente l'accesso specifichi l'attinenza dei documenti richiesti agli elementi costituivi della nozione di ambiente di cui all'art. 2 dello stesso testo normativo.

(massima n. 2)

Si intende per «informazioni relative all'ambiente», qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attivitą, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attivitą o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente.

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