(massima n. 2)
            Sebbene  l'accesso  all'informazione  ambientale possa essere esercitato da chiunque, senza la necessità di  dimostrare  uno  specifico  interesse - che  è  da considerare in re ipsa per ciascun essere umano o ente che lo rappresenti o ne sia emanazione, ai sensi dell'art. 3 comma 1, del D.Lgs. n. 195/2005 - la richiesta non solo non  deve  essere  formulata  in  termini  eccessivamente generici, per  quanto  deve  essere  specificamente individuata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori di cui al punto 2) ("quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni,  gli  scarichi  ed  altri  rilasci  nell'ambiente,  che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente")  o  alle  misure di  cui  al  punto  3)  ("anche amministrative,  quali  le  politiche,  le  disposizioni legislative,  i  piani,  i  programmi,  gli  accordi  ambientali  e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui  fattori  dell'ambiente  di  cui  ai  numeri  1)  e  2),  e  le misure  o  le  attività  finalizzate  a  proteggere  i  suddetti elementi") dell'art. 2 D.Lgs. n. 195/2005.