Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez. II sentenza n. 186 del 21 aprile 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di due mesi previsto dall'art. 3, n. 4, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, è un termine perentorio; la decisione di cui all'art. 4 della direttiva 90/313, nei confronti della quale può essere proposto un ricorso giurisdizionale o amministrativo dall'autore della richiesta di informazioni, è la decisione implicita di rigetto che risulta dal silenzio mantenuto per un periodo di due mesi dall'autorità pubblica competente a pronunciarsi su tale richiesta.

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