(massima n. 1)
            Il termine di due mesi previsto dall'art. 3, n. 4, della direttiva  del  Consiglio  7  giugno  1990,  90/313/CEE, concernente  la  libertà  di  accesso all'informazione  in materia  di  ambiente,  è  un  termine  perentorio;  la decisione  di  cui  all'art.  4  della  direttiva  90/313,  nei confronti  della  quale  può  essere  proposto  un  ricorso giurisdizionale o amministrativo dall'autore della richiesta di  informazioni,  è  la  decisione  implicita  di  rigetto  che risulta dal silenzio mantenuto per un periodo di due mesi dall'autorità  pubblica  competente  a  pronunciarsi  su  tale richiesta.