Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 5795 del 7 settembre 2004

(3 massime)

(massima n. 1)

L'art. 3 D.Lgs. n. 39/97 ha ammesso i richiedenti alle "informazioni relative all'ambiente" e, cioè, ad ogni notizia attinente alle condizioni dei luoghi ai quali si riferisce la richiesta, superando, così, quel limite all'ostensione dei documenti amministrativi normalmente individuato nella duplice necessità dell'indicazione specifica degli atti che si intendono conoscere e della disponibilità di essi da parte dell'amministrazione (che non può essere costretta, secondo la comune lettura dell'istituto generale, ad attività di ricerca o di elaborazione).

(massima n. 2)

Le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, della dimostrazione di un suo particolare e qualificato interesse.

(massima n. 3)

In materia di accesso ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale (che deve, evidentemente, essere specificato) per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborare e a comunicarle al richiedente.

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