(massima n. 1)
            L'art. 3  del  D.Lgs.  n.  39  del  1997,  attuativo  della direttiva  CEE  90/313,  a  mente  del  quale  "le  autoritą pubbliche  sono  tenute  a  rendere  disponibili  le informazioni  relative  all'ambiente  a  chiunque  ne  faccia richiesta,  senza  che  questi  debba  dimostrare  il  proprio interesse". Da tale norma, invero (specificamente relativa alla  materia  del  diritto  all'accesso  e  all'informazione  in materia di tutela ambientale e in quanto tale derogatoria rispetto ai principi generali elaborati dalla giurisprudenza in  materia  di  interesse  e  legittimazione  ad  agire  in giudizio e di tutela giurisdizionale dei c.d. interessi diffusi) si  evince l'introduzione  nel  nostro  ordinamento,  sulla falsariga di quello comunitario, di un principio di tutela oggettiva della qualitą del bene ambiente, attraverso un  controllo  sociale  diffuso  sugli  atti  delle  autoritą pubbliche  comunque  incidenti  sul  valore  tutelato.