(massima n. 1)
            I reati  di  realizzazione  o  esercizio  di  discarica abusiva  e  di  abbandono  incontrollato  di  rifiuti non sono configurabili rispetto alla condotta di chi, avendo la disponibilitą  di  un'area  sulla  quale  altri  abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi affinché questi ultimi  vengano  rimossi,  non  potendo  detti  reati realizzarsi  nella  forma  omissiva  in  difetto  di  una posizione di garanzia.