Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 7635 del 28 ottobre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 160, comma 4, D.Lgs n. 42/ 2004, qualora, a seguito di danno a bene culturale, non ne sia possibile la reintegrazione, il responsabile deve corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla stessa.

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