Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 2958 del 4 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine fissato alla Soprintendenza competente per l'eventuale annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (ovvero dall'ente subdelegato), nel regime transitorio di cui all'art. 159, comma 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che riproduce la norma già contenuta dapprima nell'art. 82 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e poi nell'art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490), per quanto di natura perentoria, è previsto dalla legge soltanto ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento di annullamento e non anche per la sua comunicazione ai soggetti interessati. In altri termini, perché possa dirsi rispettato il suddetto termine è sufficiente che l'atto sia adottato nel termine per provvedere, non dovendosi ricomprendere nel computo del termine stesso l'attività successiva di partecipazione di conoscenza dell'atto ai suoi destinatari. Ciò in considerazione della natura non recettizia di questo tutorio annullamento, che è espressione di cogestione attiva del vincolo paesaggistico e della conseguente ininfluenza, ai fini della sua validità, della comunicazione ai diretti interessati nell'arco temporale fissato dalla legge per l'adozione del provvedimento

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