Consiglio di Stato sentenza n. 3893 del 10 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel sistema successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento del nulla osta paesaggistico da parte del competente organo statale non dev'essere preceduto nemmeno dalla comunicazione ex art. 7, della citata L. n. 241 del 1990. Tanto, in base al disposto di cui al comma 2 dell'art. 159, del menzionato D.Lgs. n. 42 del 2004, il quale (innovando in parte qua rispetto al previgente disposto di cui all'art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) stabilisce in modo espresso che la comunicazione agli interessati relativa all'avvenuto rilascio del nulla osta da parte dell'Ente a ciò competente costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241. Peraltro, l'applicabilità della norma di cui al citato art. 7 L. n. 241 del 1990 è esclusa anche per il fatto che trattasi di procedimento che inizia a istanza di parte.

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