Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 4416 del 20 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Non si versa nella particolare esenzione dell'art. 149, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 42 del 2004, quando si tratta non giā di pratiche agricole o silvicolturali, bensė di interventi su elementi arborei del paesaggio vincolato posti, ad esempio, a ornamento o arredo (es. viali di piante, piante decorative, ecc.): in quel caso la valutazione di compatibilitā paesaggistica resta necessaria se la zona č paesisticamente vincolata.

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