Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 1699 del 22 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., il compimento delle formalitā richieste deve risultare dalla relata redatta dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148 c.p.c. che, sotto tale profilo, č coperta da fede privilegiata, a differenza di quanto avviene per l'effettivo inoltro dell'avviso informativo al destinatario da parte dell'ufficio postale cui č stato consegnato da detto pubblico ufficiale, con la conseguenza che la prova dell'eventuale mancato recapito dello stesso potrā essere fornita dal destinatario senza necessitā di impugnare la relata mediante querela di falso.

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