Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 24585 del 2 ottobre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa o inesatta indicazione del nominativo di uno dei magistrati componenti il collegio giudicante nell'intestazione del provvedimento impugnato è causa di nullità, per difetto del requisito prescritto dall'art. 132, comma 2, n. 1), c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui ne derivi un'assoluta incertezza sull'identificazione dei componenti del collegio, la quale non sussiste quando il nominativo del magistrato sia desumibile dal verbale d'udienza o dal decreto del capo dell'ufficio giudiziario redatto trimestralmente ai sensi degli artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c. ovvero dai criteri prefissati nella tabella di organizzazione dell'ufficio, sicché incombe alla parte che faccia valere la nullità l'onere di dimostrare la detta incertezza, allegando e provando che, alla luce di tali riscontri, non è possibile in alcun modo risalire all'esatta composizione del collegio. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la censura di nullità di un decreto adottato in sede di opposizione allo stato passivo la cui intestazione recava soltanto l'indicazione del presidente e del relatore, non anche del terzo componente del collegio, il cui nominativo non era desumibile neppure dalla parte motiva).

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