Corte costituzionale sentenza n. 66 del 30 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La ricognizione dei beni da sottoporre a vincoli paesaggistici deve essere realizzata, congiuntamente, dallo Stato e dalle Regioni, come del resto emerge dall'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che annovera la ricognizione dei beni di rilevanza paesaggistica tra le attività ricomprese nella "elaborazione" del piano paesaggistico. Inoltre, poiché detta elaborazione deve avvenire, ex art. 136, comma 1, del cit. Codice, sempre congiuntamente, ne discende che anche l'attività ricognitiva deve essere frutto di un percorso condiviso, in ogni suo passaggio e in ogni sua fase, da Stato e Regioni. La legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, poiché alle Regioni non è dato introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale, che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale.

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