Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19146 del 22 novembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di tutela del paesaggio non costituiscono "beni paesaggistici", ai sensi dell'art. 134, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, gli immobili e la aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici ai sensi della lettera e) dell'art. 143, comma 1, del medesimo D.Lgs; ne consegue che gli interventi su dette aree ed immobili senza autorizzazione del medesimo non sono punibili ai sensi dell'art. 181 D.Lgs n. 42 del 2004, ma, in quanto soggetti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380 del 2001.

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