Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 5466 del 19 settembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In via generale e alla luce dell'individuazione dei beni paesaggistici contenuta negli artt. 136 e segg. D.Lgs. n. 42/2004, con il termine paesaggio il legislatore ha inteso designare una determinata parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell'uomo, è ritenuta meritevole di particolare tutela, che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell'area vincolata, così che ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi tipo di opera, è soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione.

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