Corte costituzionale sentenza n. 64 del 17 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2, commi 4 e 5, L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), nel testo originario, antecedente alla modifica apportata dall'art. 1 della L.R. Abruzzo 12 novembre 2014, n. 40 (Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), il quale si limita a prevedere (nel caso in cui "la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P.") una mera partecipazione degli organi ministeriali alla conferenza di servizi, senza sancire la necessitā di pervenire ad una soluzione concordata dell'ente locale con il competente organo statale previsto dagli artt. 143, comma 2, e 156, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004, č illegittimo. Tale previsione non garantisce adeguatamente il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali ed ambientali nella pianificazione paesaggistica, in contrasto con quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di elaborazione congiunta del piano paesaggistico (ex artt. 135, comma 1, 143, comma 2, 145, comma 5, e 156, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 42 del 2004), e pertanto viola l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

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