Corte costituzionale sentenza n. 210 del 16 settembre 2016

(3 massime)

(massima n. 1)

Sono incostituzionali gli artt. 3, 1° comma, L. Reg. Liguria 6 marzo 2015 n. 6, nella parte in cui sostituisce il previgente obbligo di coerenza del piano regionale delle attività estrattive al piano territoriale di coordinamento paesistico con un vincolo di mero raccordo tra i due atti; 4, 1° comma, stessa L. Reg., nella parte in cui sopprime il riferimento alla necessità che il progetto di piano regionale delle attività estrattive adottato dalla giunta regionale debba essere corredato dal rapporto ambientale; 8, 3° comma, 11, 2° comma, 17, 2° e 3° comma, e 24, 1° e 2° comma, stessa L. Reg., nella parte in cui introducono la previsione di "margini di flessibilità" dell'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva; 15, 1° e 2° comma, stessa L. Reg., nella parte in cui consente di effettuare, negli impianti a servizio dell'attività di cava, il recupero e la lavorazione di materiali di provenienza esterna, sia estratti da altre cave, che derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti, previa la semplice presentazione allo sportello unico per le attività produttive (s.u.a.p.) di una segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.), secondo le modalità stabilite all'uopo dalla giunta regionale; 23, 1° e 2° comma, stessa l. Reg., nella parte in cui, relativamente alla disciplina transitoria anteriore all'entrata in vigore del piano regionale dell'attività di cava, non prevede alcuna partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti da essa disciplinati e consente alla regione di rilasciare autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento sino al venticinque per cento della superficie dell'areale di cava e/o la modifica della tipologia normativa, sulla base della presunzione ex lege che tali incrementi non comportano mai variazioni al piano territoriale di coordinamento paesistico.

(massima n. 2)

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, che elimina la previsione che il Piano regionale delle attività estrattive adottato dalla Giunta regionale debba essere corredato del rapporto ambientale, in quanto l'esclusione del rapporto ambientale dalla fase di adozione del progetto del Piano integra un'inequivoca violazione della prescrizione dell'art. 13, comma 3, del Codice dell'ambiente, che, al contrario lo impone per detta fase. La circostanza, poi, che il subprocedimento di VAS sia, comunque, previsto dalla normativa regionale in relazione a tutte le altre fasi del Piano, non rende priva di rilievo la violazione.

(massima n. 3)

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, che consente di effettuare, negli impianti a servizio dell'attività di cava, il recupero e la lavorazione di materiali di provenienza esterna, sia estratti da altre cave, che derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti, previa la semplice presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo le modalità stabilite all'uopo dalla Giunta regionale. Invero, la clausola di salvaguardia contenuta nel novellato comma I dell'art. 17 della legge regionale n. 12 del 2012, secondo cui l'attività in esame deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia ambientale e di rifiuti delle industrie estrattive e l'attività prevalente dell'azienda deve continuare ad essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo, risulta del tutto generica, e, quindi, non idonea a specificare, in conformità alle previsioni della legge statale, né le condizioni di svolgimento dell'attività di recupero e di lavorazione dei materiali di provenienza esterna alla cava, né l'esatta portata della nozione di «attività prevalente dell'azienda», né, infine, se la detta attività di recupero debba essere svolta in un vero e proprio impianto di recupero dei rifiuti, localizzato all'interno della cava, ovvero se il materiale, così trattato, possa essere anche utilizzato all'interno della cava stessa. Inoltre, la norma regionale non stabilisce che la SCIA debba essere successiva e condizionata al rilascio delle autorizzazioni ambientali, determinando con ciò una evidente violazione dei precetti statali.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.