(massima n. 3)
            È  costituzionalmente  illegittimo,  per  violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lett.  s),  Cost.,  l'art.  15, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015,  n.  6,  che  consente  di  effettuare,  negli  impianti  a servizio dell'attività di cava, il recupero e la lavorazione di  materiali  di  provenienza  esterna,  sia  estratti  da altre  cave, che  derivanti  da  demolizioni,  restauri  o sbancamenti,  previa  la  semplice  presentazione  allo Sportello  unico  per  le  attività  produttive  (SUAP)  di  una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo le  modalità  stabilite  all'uopo  dalla  Giunta  regionale. Invero,  la clausola  di  salvaguardia  contenuta  nel novellato comma I dell'art. 17 della legge regionale n. 12 del  2012,  secondo  cui  l'attività  in  esame  deve  essere svolta  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  normativa statale e regionale in materia ambientale e di rifiuti delle industrie  estrattive  e  l'attività  prevalente  dell'azienda deve  continuare  ad  essere  rappresentata  dalla  conduzione  del  polo  estrattivo,  risulta  del  tutto  generica,  e, quindi,  non  idonea  a  specificare,  in  conformità  alle previsioni  della  legge  statale,  né  le  condizioni  di  svolgimento  dell'attività  di  recupero  e  di  lavorazione  dei materiali  di  provenienza  esterna  alla  cava,  né  l'esatta portata  della  nozione  di  «attività  prevalente  dell'azienda»,  né,  infine,  se  la  detta  attività  di  recupero  debba essere  svolta  in  un  vero  e  proprio  impianto  di  recupero dei  rifiuti,  localizzato  all'interno  della  cava,  ovvero  se  il materiale,  così  trattato,  possa  essere  anche  utilizzato all'interno  della  cava stessa. Inoltre,  la  norma  regionale non  stabilisce che la  SCIA  debba  essere  successiva  e condizionata  al  rilascio  delle  autorizzazioni  ambientali, determinando  con  ciò  una  evidente  violazione  dei precetti statali.