Corte costituzionale sentenza n. 178 del 26 luglio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma. lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135 e 143, comma 1, lett. c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio - gli artt. 13, comma 1, e 29, comma 1, lett. a), della Legge Reg. autonoma Sardegna n. 11 del 2017, che rispettivamente aggiungono le lettere i-bis e i-ter al comma 2 dell'art. 10-bis della Legge Reg. Sardegna n. 45 del 1989, e modificano l'art. 38 della Legge Reg. Sardegna n. 8 del 2015. La prima delle norme impugnate dal Governo esclude determinati interventi dal vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi, mentre la seconda prevede il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione con differente localizzazione degli edifici ricadenti all'interno delle zone urbanistiche omogenee E ed H ed interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, lett. a), b), c), ed i), del D.Lgs. n. 42 del 2004. La resistente ha proceduto in modo unilaterale e non attraverso la pianificazione condivisa conformemente ai parametri interposti indicati, cui è riconosciuto il rango di norme di grande riforma economico-sociale; in ogni caso, in presenza di più competenze - quella dello Stato in materia ambientale, e quella della resistente in materia di edilizia ed urbanistica, così intrecciate ed interdipendenti in relazione alla fattispecie in esame - la concertazione legislativa ed amministrativa risulta indefettibile. Quanto all'art. 29 comma 1, lett. a) indicato, inoltre, attraverso il previo mutamento della disciplina inerente a tali zone urbanistiche, si svuota la competenza esclusiva dello Stato finalizzata a determinare i criteri con cui intervenire negli ambiti ambientali e paesistici. Nelle materie rimesse alla competenza esclusiva statale, la semplice novazione della fonte normativa costituisce causa di illegittimità della disposizione regionale. La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, riverberando tale titolo di competenza i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, tenendo però conto degli statuti speciali di autonomia.

(massima n. 2)

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135 e 143, comma 1, lett. c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio - gli artt. 13, comma 1, e 29, comma 1, lett. a), della Legge Reg. autonoma Sardegna n. 11 del 2017, che rispettivamente aggiungono le lettere i-bis e i-ter al comma 2 dell'art. 10-bis della Legge Reg. Sardegna n. 45 del 1989, e modificano l'art. 38 della Legge Reg. Sardegna n. 8 del 2015. La prima delle norme impugnate dal Governo esclude determinati interventi dal vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi, mentre la seconda prevede il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione con differente localizzazione degli edifici ricadenti all'interno delle zone urbanistiche omogenee E ed H ed interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, lett. a), b), c), ed i), del D.Lgs. n. 42 del 2004. La resistente ha proceduto in modo unilaterale e non attraverso la pianificazione condivisa conformemente ai parametri interposti indicati, cui è riconosciuto il rango di norme di grande riforma economico-sociale; in ogni caso, in presenza di più competenze - quella dello Stato in materia ambientale, e quella della resistente in materia di edilizia ed urbanistica, così intrecciate ed interdipendenti in relazione alla fattispecie in esame - la concertazione legislativa ed amministrativa risulta indefettibile. Quanto all'art. 29 comma 1, lett. a) indicato, inoltre, attraverso il previo mutamento della disciplina inerente a tali zone urbanistiche, si svuota la competenza esclusiva dello Stato finalizzata a determinare i criteri con cui intervenire negli ambiti ambientali e paesistici. Nelle materie rimesse alla competenza esclusiva statale, la semplice novazione della fonte normativa costituisce causa di illegittimità della disposizione regionale. La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, riverberando tale titolo di competenza i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, tenendo però conto degli statuti speciali di autonomia. Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 143 del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell'art. 3, primo comma, lett. n), dello statuto speciale della Sardegna - gli artt. 37, 38 e 39 della Legge Reg. Sardegna n. 11 del 2017, che modificano, rispettivamente, gli artt. 18 e 18-ter della Legge Reg. Sardegna n. 12 del 1994, e vi aggiungono l'art. 18-quater, subordinando il decreto di autorizzazione alla alienazione, alla permuta o alla sdemanializzazione dei terreni civici ad un accordo che riconosca l'assenza di valori paesaggistici determinati dall'uso civico. Le disposizioni impugnate dal Governo contrastano con il presupposto indefettibile della previa "sclassificazione", che può concretarsi solo nelle fattispecie legali tipiche previste dalla legge n. 1766 del 1927, e dal r.d. di attuazione n. 332 del 1928 - non potendo configurarsi una c.d. sdemanializzazione di fatto - nel cui ambito procedimentale è ricompreso anche il concerto tra Regione e ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, autorità competenti a valutare il mutamento di destinazione. La pianificazione ambientale paesaggistica - espressione del principio indefettibile della pianificazione condivisa -, esercitata da Stato e Regione, è la sede nella quale può esercitarsi la tutela dinamica del demanio civico, modificando l'utilizzazione dei beni per nuovi obiettivi e, in casi di particolare rilevanza, per esigenze di adeguamento a situazioni di fatto meritevoli di salvaguardia, sulla base di una valutazione non collidente con gli interessi generali della popolazione locale.

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