Corte costituzionale sentenza n. 226 del 22 luglio 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

È costituzionalmente illegittimo l'art. 131, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63, nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Infatti, la competenza statale esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" non può operare nei confronti della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio, giacché tale materia è espressamente riservata dall'art. 8, n. 6, dello Statuto speciale alla competenza legislativa primaria della Provincia di Trento, nei limiti segnati dall'art. 4 dello Statuto, i quali comportano che la Provincia di Trento debba rispettare la norma fondamentale di riforma economico-sociale costituita dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004, che provvede ad individuare le aree tutelate per legge. In considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e Bolzano relativamente alle attribuzioni in materia di tutela del paesaggio, l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità va estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

(massima n. 2)

È incostituzionale l'art. 131, 3° comma, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dall'art. 2, 1° comma, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63, nella parte in cui include le province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, 2° comma, lett. s), Cost.

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