Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4126 del 12 novembre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

I servizi aggiuntivi esternalizzati a privati, da svolgersi presso luoghi di interesse culturale ed artistico possono qualificarsi come concessione di servizi pubblici, in quanto espressione dell'attivitą di "valorizzazione" dei beni culturali, ai sensi degli artt. 111 e 112 del D.Lgs. n. 42 del 2004. Al fine di individuare i caratteri tipici, caratterizzanti il servizio pubblico, occorre far riferimento all'imputabilitą o alla titolaritą del servizio in capo alla P.A., alla destinazione del servizio al soddisfacimento delle esigenze della collettivitą, alla predisposizione di un programma di gestione, da parte dell P.A., vincolante anche per il privato che sia incaricato di erogare il servizio, previo rispetto di obblighi di condotta e livelli di qualitą, al mantenimento, in capo alla P.A., dei poteri di indirizzo, vigilanza ed intervento, al fine di garantire il servizio agli utenti, nei pieno rispetto delle linee programmatiche.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.