(massima n. 1)
            I  servizi  aggiuntivi  esternalizzati  a  privati,  da svolgersi  presso  luoghi  di  interesse  culturale  ed artistico  possono  qualificarsi  come  concessione  di servizi pubblici, in quanto espressione dell'attivitą di "valorizzazione" dei beni culturali, ai sensi degli artt. 111  e  112  del  D.Lgs.  n.  42  del  2004. Al  fine  di individuare  i  caratteri  tipici,  caratterizzanti  il  servizio pubblico,  occorre  far  riferimento  all'imputabilitą  o  alla titolaritą  del  servizio  in  capo  alla  P.A.,  alla  destinazione del  servizio  al  soddisfacimento  delle  esigenze  della collettivitą,  alla  predisposizione  di  un  programma  di gestione, da  parte  dell  P.A.,  vincolante  anche  per  il privato  che  sia  incaricato  di  erogare  il  servizio,  previo rispetto  di  obblighi  di  condotta  e  livelli  di  qualitą,  al mantenimento,  in  capo  alla  P.A.,  dei  poteri  di  indirizzo, vigilanza ed intervento, al fine di garantire il servizio agli utenti,  nei  pieno  rispetto  delle  linee  programmatiche.