Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 3354 del 6 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di autorizzazione paesaggistica il comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 dispone che «il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della Regione o di altri enti pubblici territoriali interessati dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità». La possibilità di derogare all'onere di comunicazione personale, ricorre non soltanto nei casi di impossibilità ma anche nei casi di particolare gravosità, la cui concreta individuazione è rimessa alla lata discrezionalità dell'amministrazione procedente ed è censurabile unicamente in ipotesi di abnormità.

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