Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11304 del 30 dicembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La donazione di modico valore (art. 783 c.c.) per la quale non si richiede la forma scritta ad substantiam va accertata alla stregua di due criteri: quello oggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalitą, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.